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STATUTO:
RACING CLUB EQUIDIA - NO PROFIT”
Art. 1 Denominazione E' Costituita un’associazione avente il carattere di organizzazione non lucrativa denominata "RACING CLUB EQUIDIA – NO PROFIT".
Art. 2 Sede
2.1 L’associazione ha sede in Siena, via Nino Bixio n.15 e potrà istituire altrove, in Italia e all’estero, sedi secondarie, stabili organizzazioni, sezioni, strutture operative, rappresentanze, uffici e recapiti.
Art. 3 Durata
3.1 L’associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.
Art. 4 Scopi e attività
4.1. L’associazione si prefigge lo scopo di sostenere e favorire, nei modi e con i mezzi ritenuti più idonei, l’avvicinamento al mondo ippico dei propri associati, e soprattutto incoraggiare l’amore per il cavallo.
4.2. L’associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro, bensì esclusivamente finalità sociali.
4.3. L’associazione si propone di svolgere la propria attività nei seguenti settori: — promozione dell’attività ippica intesa come momento di coesione fra gli Associati; — tutela, promozione e valorizzazione delle manifestazioni inerenti al mondo ippico, intendendo qui comprese le partecipazioni degli Associati alle varie manifestazioni nazionali ed internazionali. Pertanto l’Associazione potrà: — contribuire, direttamente o tramite i soci sostenitori, alla realizzazione di programmi, progetti e altre attività di carattere formativo e ludico; — promuovere la formazione di giovani che si avvicinano all’ippica, anche mediante l’assegnazione di borse di studio o di premi o altri incentivi; — patrocinare e sostenere convegni e seminari e altre manifestazioni di carattere culturale e ricreativo; — promuovere e organizzare in collaborazione anche con altre Associazioni o con altri Enti e istituzioni italiane o straniere, mostre, esposizioni, incontri, dibattiti, seminari, corsi di studio ed altre manifestazioni sempre attinenti alle finalità istituzionali; — ampliare, aggiornare, sviluppare e rendere più efficienti, anche attraverso l’impiego delle nuove tecnologie informatiche e telematiche, le manifestazioni ippiche; — promuovere e curare la partecipazione degli Associati alla vita dell’Associazione intesa come avvicinamento al mondo ippico cercando di renderla con i propri mezzi autonoma con l’acquisizione di cavalli che correranno con i propri colori e stemmi; — intraprendere ogni altra iniziativa tendente a sostenere e sviluppare il prestigio e l’attività dell’Associazione Racing Club Equidia; - per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dell’ippica.
4.4. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4.5. È vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge.
4.6. Per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del settore della promozione che l’Associazione propone di intraprendere, la stessa conta di ricevere apporti e contributi da parte dell’Amministrazione Centrale dello Stato e di altri Enti Pubblici e Privati.
Art. 5 Finalità Benefiche Il Consiglio Direttivo al termine di ogni esercizio finanziario, secondo le risultanze di questo, può stabilire annualmente l'effettuazione di elargizioni a favore di associazioni che operano nel mondo del volontariato, della ricerca e della beneficenza, ritenendosi questo un fine importantissimo che l'Associazione si prefigge di raggiungere.
Art.6 Patrimonio ed entrate dell’associazione
6.1. Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione, da eventuali donazioni e lasciti nonché dai fondi di riserva.
6.2. Le entrate sono costituite: — dalle quote associative annuali, dai contributi pubblici e privati, dai fondi raccolti attraverso sottoscrizioni, dalle elargizioni anche straordinarie fatte dai soci sostenitori, dai proventi derivanti da eventuali iniziative e attività svolte dall’associazione; — dai contributi finalizzati a specifici progetti e programmi; — dai proventi derivanti da manifestazioni.
6.3. Il Consiglio Direttivo decide sugli investimenti e sull’utilizzo delle rendite e del patrimonio sociale.
Art. 7 Categorie di soci
7.1. I soci dell’associazione si suddividono nelle seguenti categorie: a) soci fondatori, b) soci ordinari.
7.2. Si considerano fondatori i soci, ordinari, intervenuti all’atto costitutivo e gli altri che successivamente vengono a loro richiesta ammessi con tale qualifica entro il 31 dicembre 2006.
7.3. Rientrano nella categoria dei soci ordinari tutti gli altri associati.
7.4. Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione dei soci insindacabilmente ed inappellabilmente.
Art. 8 Ammissione dei soci
8.1. In seguito a delibera del Consiglio Direttivo possono esser e ammessi all’associazione come soci le persone fisiche, le istituzioni, le società, gli enti pubblici e privati, italiani o stranieri, che ne facciano domanda per iscritto.
8.2. Il Consiglio direttivo può decidere di istituire una quota d’ingresso per i nuovi soci ammessi non restituibile.
8.3. La partecipazione all’associazione non è trasferibile, neppure per successione.
8.4. La qualità di associato risulta da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 9 Quota associativa
9.1. Gli associati sono tenuti annualmente al pagamento della quota associativa nella misura che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
9.2. Per la prima volta le quote associative saranno fissate con l’atto costitutivo.
9.3. Le quote non sono rivalutabili e neppure ripetibili e restituibili.
Art. 10 – Diritti e doveri degli associati
10.1. Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa nei modi fissati con lo statuto o con appositi regolamenti; di esercitare i propri diritti elettorali; di partecipare alle attività di carattere culturale promosse dall’Associazione.
10.2. L’Associazione può avvalersi delle prestazioni e dell’opera volontaria, personale e gratuita dei propri soci.
10.3. Gli associati devono operare nell’interesse esclusivo dell’associazione, osservare le norme statutarie e regolamentari, partecipare alla vita associativa.
10.4. Gli associati hanno l’obbligo di versare annualmente la quota associativa nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 11 - Perdita della qualità di associato
11.1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione e morosità.
11.2. L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo quando il comportamento del socio rechi pregiudizio morale o materiale all’associazione, oppure violi in maniera manifesta le norme di legge e quelle statutarie e regolamentari.
11.3. L’apertura del procedimento di esclusione deve essere comunicata all’interessato.
11.4. Il socio che intende recedere dall’associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza annuale.
Art. 12- Organi dell’associazione
12.1 Sono organi dell’associazione: a) l’Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente e il Vicepresidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 13 - Assemblee
13.1. L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
13.2. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro il 30 aprile e ad essa compete: — l’approvazione del bilancio annuale di esercizio; — la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti alle scadenze previste.
13.3. L’assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale.
13.4 Il funzionamento dell’assemblea e le modalità di esercizio del voto, anche per corrispondenza, sarà disciplinato mediante apposito regolamento che verrà adottato dall’assemblea in sede ordinaria.
Art. 14 - Convocazione dell’assemblea
14.1. L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, da trasmettere anche per fax o posta elettronica a tutti i soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
14.2. Nell’avviso di convocazione, oltre agli argomenti all’ordine del giorno, vanno indicati la data, il luogo e l’ora in cui si terrà l’assemblea in prima convocazione ed eventualmente quella in seconda convocazione, che però non può tenersi nello stesso giorno.
14.3. Inoltre l’assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/10 degli associati.
Art. 15 - Intervento e rappresentanza in assemblea
15.1. Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
15.2. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta. Gli enti e le società possono farsi rappresentare anche mediante delega rilasciata a favore di propri dipendenti e collaboratori. Dallo stesso delegato non possono essere rappresentati più di sette soci.
Art. 16 - Diritto di voto 16.1. Ogni associato ha diritto ad un voto.
16.2. Le votazioni avvengono normalmente in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali per le quali è previsto il voto segreto oppure per lista. Ove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, le votazioni per le cariche sociali possono avvenire anche per corrispondenza.
Art. 17 - Presidenza dell’assemblea
17.1. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente, se nominato, e in mancanza di entrambi dalla persona designata dagli intervenuti.
17.2. L’assemblea nomina il segretario, anche tra non soci. Il Segretario assiste il Presidente e cura la redazione dei verbali delle riunioni assembleari.
Art. 18 - Quorum costitutivi e deliberativi
18.1. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l’intervento di almeno la metà dei soci iscritti.
18.2. In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
18.3. Le delibere dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima, seconda e terza convocazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Nel calcolo della maggioranza non vengono inclusi gli astenuti.
18.4. Per deliberare lo scioglimento anticipato dell’associazione e per stabilire la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti o rappresentati all'assemblea.
Art. 19 - Consiglio Direttivo
19.1. L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da cinque a undici, secondo quanto stabilirà l’assemblea ordinaria al momento in cui è chiamata a nominare i consiglieri.
19.2. possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo gli associati che per almeno tre anni continuativi abbiano fatto parte dell’Associazione.
19.3. Per la prima volta il Consiglio Direttivo viene nominato con l’atto costitutivo e resta in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
19.4. Il Consiglio Direttivo può essere integrato per cooptazione di altri consiglieri, fino ad un massimo di quattro, scelti tra tutti gli associati..
19.5. In seno al Consiglio Direttivo può essere costituito un Comitato Esecutivo, formato dal Presidente e da altri due consiglieri. A detto comitato potranno essere delegati i poteri in ordine alla gestione ordinaria e corrente dell’Associazione.
Art. 20 - Presidente del Consiglio Direttivo
20.1. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente. Per la prima volta il Presidente viene nominato con l’atto costitutivo.
20.2. La carica di Segretario può essere affidata anche a persone estranee al Consiglio Direttivo. Al Segretario possono essere attribuite anche le funzioni di Tesoriere.
Art. 21 - Convocazione del Consiglio Direttivo
21.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri in carica.
21.2. La convocazione viene fatta mediante avviso scritto inviato anche per fax o posta elettronica a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.
21.3. In mancanza delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di tutti i consiglieri in carica.
21.4. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio i Revisori dei Conti.
Art. 22 - Riunioni in video e teleconferenza
22.1. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell’adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.
Art. 23- Funzionamento del Consiglio Direttivo
23.1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente, se nominato, oppure dal Consigliere più anziano di età.
23.2. Di ogni riunione viene redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
23.3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 24 - Cooptazione di consiglieri
24.1. Qualora un Consigliere venga a cessare, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un sostituto, il quale resterà in carica fino alla prossima assemblea ordinaria.
24.2. Ove venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri in carica, dovrà essere convocata senza indugio l’assemblea dei soci per procedere alla nomina dell’intero Consiglio Direttivo. Nel caso in cui vengano a cessare tutti i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dovrà convocare immediatamente l’assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 25- Poteri di gestione
25.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell’associazione, nulla escluso o eccettuato.
25.2. Il Consiglio Direttivo può nominare un responsabile delle attività sportive.
25.3. Al Comitato Esecutivo oppure al Presidente o altro Consigliere possono essere delegati poteri riguardanti la gestione ordinaria corrente.
Art. 26 - Rappresentanza legale
26.1. La rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento al Vicepresidente se nominato.
26.2. Il legale rappresentante può conferire, a singoli consiglieri e anche ad estranei, deleghe e procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
Art. 27 - Scioglimento e liquidazione 27.1. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinando i loro poteri.
Art. 28 - Esercizi sociali - Bilancio annuale d’esercizio
28.1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il trentuno dicembre duemilasei.
28.2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio accompagnato da una relazione sulla gestione e sullo svolgimento dell’attività associativa.
28.3. Il bilancio dovrà essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale dell’associazione.
28.4. Il bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e ne sarà data pubblicità nelle forme più idonee.
Art. 29 - Devoluzione del patrimonio 29.1. Nel caso di scioglimento dell’associazione per qualsiasi causa oppure qualora lo scopo associativo divenisse irrealizzabile, l’associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altre Associazioni che persegua finalità analoghe oppure a favore di altre Associazioni.
Art. 30 - Collegio dei Revisori dei Conti
30.1. Il controllo amministrativo e contabile sull’attività di gestione dell’associazione è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti.
30.2. Possono essere eletti revisori anche non soci scelti tra persone esperte e qualificate sul piano professionale, giuridico, amministrativo ed economico.
30.3. Il Collegio dei Revisori elegge tra i suoi membri il Presidente e svolge le seguenti funzioni: — verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell’Associazione; — verifica il bilancio annuale redigendo apposita relazione indirizzata al Consiglio Direttivo.
30.4. I Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Art. 31- Gratuità delle cariche Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio.
Art. 32 - Rinvio Per quant’altro non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme di legge che disciplinano le associazioni e le organizzazioni non lucrative di utilità sociali.
Notaio rogante DR. ALFREDO MANDARINI NOTAIO
Registrato a Siena al N. 35735 Repertorio / N. 14985 Raccolta
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